A seguito dell’entrata in vigore del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215) sono state apportate alcune novità in materia di salute e sicurezza che comportano la sospensione dell’attività imprenditoriale nei casi in cui l’ente ispettivo accerti, al momento dell’accesso ispettivo, le seguenti gravi violazioni (individuate nell’Allegato I al Decreto-Legge) per la salute e sicurezza dei lavoratori:
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Fattispecie |
Importo somma aggiuntiva |
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1 |
Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | 2.500 € |
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2 |
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione [obbligatorio in caso di più di 10 dipendenti] | 2.500 € |
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3 |
Mancata formazione ed addestramento [la sospensione potrà scattare unicamente ove, in ragione della mansione specifica prevista per il lavoratore, lo stesso debba non solo essere formato ma anche concretamente addestrato all’utilizzo di: attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, montaggio e smontaggio di ponteggi, movimentazione manuale di carichi] | 300 € per ciascun lavoratore interessato |
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4 |
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile (RSPP) | 3.000 € |
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5 |
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) [solamente per le imprese che operano all’interno di cantieri] | 2.500 € |
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6 |
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | 300 € per ciascun lavoratore interessato |
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7 |
Mancanza di protezioni verso il vuoto | 3.000 € |
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8 |
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | 3.000 € |
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9 |
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
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10 |
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | 3.000 € |
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11 |
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | 3.000 € |
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12 |
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | 3.000 € |
Per la revoca della sospensione dell’attività per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro il datore di lavoro dovrà provvedere al ripristino delle regolari condizioni di lavoro e altresì provvedere al pagamento della somma aggiuntiva prevista per ciascuna fattispecie di violazione riscontrata.
La nostra società resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.