FAQ
Di seguito riportiamo le risposte dei nostri consulenti alle domande più frequenti che ci sono state poste riguardo all’organizzazione e alla gestione della sicurezza sul luogo di lavoro e ai principali soggetti incaricati.
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Definizione e normativa di riferimento
Con il termine sicurezza sul lavoro si indica un insieme di condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che è possibile raggiungere attraverso l’adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l’esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all’attività lavorativa, riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali.
Il testo di riferimento è il “TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” – D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Puoi trovarne una versione in pdf scaricabile gratuitamente qui (link https://www.8108amatodifiore.it/).
E’ considerato “lavoratore” chi svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale (es. sono considerati lavoratori: il socio lavoratore, il dipendente con contratto a tempo determinato o indeterminato, l’apprendista, il tirocinante, ecc.)
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Tutte le aziende, qualsiasi sia il settore di attività, con almeno un “lavoratore” (vedi definizione precedente) oltre al datore di lavoro, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Questo fa sì che rientrino nel campo di applicazione del succitato decreto anche le aziende in cui l’unico lavoratore sia ad esempio:
⦁ un altro socio lavoratore (es. Snc con due soci)
⦁ un apprendista
⦁ un tirocinante
⦁ un lavoratore a chiamata
⦁ S.s. e S.n.c.: dato che in questo tipo di società tutti i soci hanno una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, si suggerisce di individuare tra i soci, con uno specifico atto scritto e munito di data certa, un unico datore di lavoro, ovvero il socio che si assumerà la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
I soci non individuati come “datore di lavoro” verranno di conseguenza equiparati ai “lavoratori” e saranno pertanto soggetti agli stessi diritti e obblighi dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lsg. 81/08.
⦁ S.a.s.: Ricordando che in questo tipo di società solamente i soci accomandatari possono amministrare la società e rispondere illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali, nel caso ci sia più di un socio accomandatario, si suggerisce di individuare, con uno specifico atto scritto e munito di data certa, un unico datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, che si assumerà la responsabilità dell’organizzazione dell’impresa e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
I soci non individuati come “datore di lavoro” che svolgono la propria attività lavorativa in azienda verranno di conseguenza equiparati ai “lavoratori” e saranno pertanto soggetti agli stessi diritti e obblighi dei lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lsg. 81/08.
Obblighi del datore di lavoro
⦁ effettuare la valutazione di tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori e redigere l’apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
⦁ designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
⦁ nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori nei casi previsti dal D.Lsg. 81/08;
⦁ designare preventivamente gli addetti antincendio e al primo soccorso;
⦁ incaricare i preposti (ove necessario);
⦁ nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
⦁ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei lavoratori.
DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è un documento che deve redigere il Datore di Lavoro, in collaborazione con RSPP e medico competente (ove presente) e che deve contenere principalmente:
⦁ una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa;
⦁ l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
⦁ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
⦁ le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e soggetti responsabili delle stesse (in possesso delle competenze necessarie);
⦁ i nominativi di RSPP, RLS (o RLST) e del Medico Competente (ove presente);
⦁ le mansioni esposte a rischi specifici che richiedono capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Redigere il DVR è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un “lavoratore” (vedi definizione di lavoratore) oltre al datore di lavoro.
Questo fa sì che il DVR sia obbligatorio anche per le aziende in cui l’unico lavoratore sia ad esempio:
⦁ un altro socio lavoratore (es. Snc con due soci)
⦁ un apprendista
⦁ un tirocinante
⦁ un lavoratore a chiamata
La normativa prevede l’esonero dalla redazione del DVR per tutte quelle aziende che non hanno lavoratori o ad essi equiparati, ad esempio:
⦁ liberi professionisti;
⦁ imprese familiari;
⦁ ditte individuali.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei seguenti casi:
⦁ modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
⦁ in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione;
⦁ a seguito di infortuni significativi;
⦁ quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Nel caso in cui si verifichi una delle sopracitate causali, il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere aggiornato entro trenta giorni dalla rispettiva causale.
RSPP
Il RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ossia la persona che deve sempre obbligatoriamente designare il datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione aziendale, ovvero l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
Il datore di lavoro può decidere di designare sé stesso e svolgere direttamente i compiti propri del RSPP, a condizione che frequenti uno specifico corso di formazione adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, ovvero:
⦁ 16 ore per attività a rischio BASSO
⦁ 32 ore per attività a rischio MEDIO
⦁ 48 ore per attività a rischio ALTO
Inoltre, dovrà sostenere un corso di aggiornamento con periodicità QUINQUENNALE della durata di:
⦁ 6 ore per attività a rischio BASSO
⦁ 10 ore per attività a rischio MEDIO
⦁ 14 ore per attività a rischio ALTO
In alternativa il datore di lavoro può decidere di incaricare quale RSPP una persona esterna all’azienda in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’Articolo 32 del D.Lgs. 81/08.
Per l’individuazione della categoria di rischio si può fare riferimento al proprio codice ATECO. Per codice ATECO si intende la combinazione alfanumerica con cui è possibile identificare l’impresa stabilendone la categoria di appartenenza. Il termine ATECO deriva proprio dalla combinazione delle lettere iniziali della parola ATtività ECOnomica.
Potrai trovare il codice ATECO della tua impresa:
⦁ sul certificato di attribuzione del numero della Partita IVA;
⦁ sulla Visura Camerale.
A questo punto puoi cercare il codice ATECO della tua impresa qui (link al sito https://www.codiceateco.it/) e verificare la relativa categoria di rischio.
Nel caso in cui la tua impresa sia composta da più attività con più codici ATECO il consiglio è quello di contattarci, ti assisteremo nell’individuazione delle categorie di rischio.
Medico competente e sorveglianza sanitaria
Il medico competente è un medico che ha conseguito una specializzazione in medicina del lavoro oppure in igiene e medicina preventiva o in medicina legale ed è iscritto all’elenco nazionale dei medici competenti, reperibile qui.
Non sempre è obbligatorio nominare il medico competente. Risulta obbligatorio nominare il medico competente quando i lavoratori svolgono delle attività lavorative sottoposte a rischi specifici quali:
⦁ chimici
⦁ biologici
⦁ rumore
⦁ vibrazioni
⦁ movimentazione manuale carichi
⦁ esposizione ad amianto, piombo e altri agenti pericolosi
⦁ lavoro notturno
⦁ utilizzo del videoterminale per più di venti ore la settimana.
A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha facoltà di ritenere che per la natura dei rischi presenti in azienda non sia necessario nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Il nostro suggerimento in caso di dubbio è quello di nominare comunque il medico competente, il quale, collaborando alla valutazione dei rischi, darà un parere al datore di lavoro sull’esposizione dei lavoratori a rischi professionali, comunicando altresì se ritiene necessario effettuare la sorveglianza sanitaria e con che periodicità.
La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende:
⦁ visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
⦁ visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
⦁ visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
⦁ visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
Le visite mediche sopraindicate sono a cura e spese del datore di lavoro e comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
⦁ idoneità;
⦁ idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
⦁ inidoneità temporanea;
⦁ inidoneità permanente.
Il datore di lavoro, dato che nell’affidare i compiti ai lavoratori ha l’obbligo di tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, dovrà quindi altresì tener conto e rispettare i giudizi espressi dal medico competente.
Addetti antincendio e primo soccorso
Il datore di lavoro ha l’obbligo di designare preventivamente gli addetti incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Il datore di lavoro deve quindi incaricare un numero congruo di addetti (direttamente sé stesso e/o i lavoratori) sufficiente a gestire in ogni momento le condizioni di emergenza. Ciò significa che in ogni luogo di lavoro dovrà essere SEMPRE presente almeno un addetto antincendio e un addetto al primo soccorso, questo anche considerati la turnazione, le assenze per ferie o malattia e ogni altra possibile eventualità.
Il percorso formativo dell’addetto antincendio, a carico del datore di lavoro, prevede una durata minima di:
– 4 ore (per attività a rischio di incendio BASSO);
– 8 ore (per attività a rischio di incendio MEDIO);
– 16 ore (per attività a rischio di incendio ELEVATO);
in funzione della tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.
Attualmente non è cogente l’aggiornamento della formazione per addetti antincendio. Tuttavia si deve considerare che a partire dal 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il nuovo decreto sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro che prevede l’OBBLIGO di aggiornamento QUINQUENNALE della formazione degli addetti al servizio antincendio. Se sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso per addetti antincendio è quindi consigliato sostenere quanto prima l’aggiornamento.
Il percorso formativo dell’aggiornamento per addetti antincendio prevede una durata minima di:
– 2 ore (per attività a rischio di incendio BASSO);
– 5 ore (per attività a rischio di incendio MEDIO);
– 8 ore (per attività a rischio di incendio ELEVATO);
Il livello di rischio incendio deve essere individuato dalla valutazione dei rischi dei vari luoghi di lavoro, tale livello può essere basso, medio o elevato.
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Esempi di attività tipicamente a rischio di incendio basso:
⦁ bar/ristoranti;
⦁ uffici con meno di 1000 dipendenti;
⦁ negozi.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
Esempi di attività a rischio di incendio medio:
⦁ i luoghi di lavoro compresi nell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
⦁ i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Esempi di attività a rischio di incendio elevato:
⦁ industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
⦁ fabbriche e depositi di esplosivi;
⦁ centrali termoelettriche;
⦁ impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
⦁ impianti e laboratori nucleari;
⦁ depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
⦁ attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
⦁ scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
⦁ alberghi con oltre 200 posti letto;
⦁ ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
⦁ scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
⦁ uffici con oltre 1000 dipendenti;
⦁ cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
⦁ cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.
Il percorso formativo dell’addetto al primo soccorso, a carico del datore di lavoro, prevede una durata minima di:
– 12 ore (per aziende o unità produttive dei gruppi B e C);
– 16 ore (per aziende o unità produttive del gruppo A);
in funzione del numero dei lavoratori e degli indici infortunistici di inabilità permanente (suddivisi per gruppi tariffari nelle statistiche INAIL) riconducibili alla propria azienda o unità produttiva.
La formazione degli addetti al primo soccorso deve essere aggiornata con cadenza TRIENNALE.
Il percorso formativo dell’aggiornamento per addetti al primo soccorso prevede una durata minima di:
– 4 ore (per aziende o unità produttive dei gruppi B e C);
– 6 ore (per aziende o unità produttive del gruppo A).

Preposti
Il preposto è un lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Si tratta di una sorta di “sentinella della sicurezza” che controlla che i lavoratori applichino in maniera corretta le disposizioni aziendali in materia di sicurezza sul lavoro.
La nomina dei preposti in azienda non è sempre obbligatoria; devono essere incaricati e formati i preposti se in azienda ci sono lavoratori che sovrintendono e vigilano sulle attività svolte da altri lavoratori.
I preposti devono ricevere una formazione adeguata e commisurata ai propri compiti in materia di sicurezza, ovvero devono ricevere, a carico del datore di lavoro, una formazione aggiuntiva rispetto al corso di formazione per lavoratori.
I preposti dovranno altresì sostenere un corso di aggiornamento della formazione con cadenza almeno biennale.
RLS
Il significato dell’acronimo RLS è Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, si tratta di una figura eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero la persona che rappresenta i lavoratori in tutte le questioni relative a sicurezza e salute nell’azienda, spesso facendo loro da portavoce e da tramite per il confronto con il datore di lavoro e il servizio di protezione e prevenzione.
Essendo l’RLS il “Rappresentante” dei lavoratori, i lavoratori dovranno individuarlo liberamente, senza l’interferenza del datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve solamente comunicare ai lavoratori il loro diritto/dovere di designare o eleggere il proprio RLS e agire conseguentemente alla loro decisione.
In aziende con meno di 15 lavoratori l’RLS può essere:
⦁ interno: uno dei lavoratori dell’azienda viene eletto o designato come rappresentante per la sicurezza e dovrà sostenere un corso di 32 ore a carico del datore di lavoro. Inoltre il datore di lavoro dovrà comunicarne il nominativo per via telematica all’INAIL.
⦁ esterno, territoriale (RLSt): i lavoratori rinunciano ad assumere il ruolo di RLS e consegnano al datore di lavoro una lettera di rinuncia sottoscritta da tutti.
A questo punto il datore di lavoro dovrà comunicare la decisione dei lavoratori all’Organismo Paritetico Provinciale di riferimento, che metterà a disposizione per l’azienda richiedente un rappresentante dei lavoratori territoriale (a seguito del pagamento di una quota annuale che varia in base al numero dei lavoratori).
Nelle aziende con più di 15 lavoratori l’RLS deve essere eletto dai lavoratori nell’ambito di rappresentanze sindacali in azienda (in assenza delle quali deve essere eletto dai lavoratori al loro interno). L’RLS eletto dovrà sostenere un corso di 32 ore a carico del datore di lavoro (oltre ad un aggiornamento annuale di 4 ore per aziende fino a 50 lavoratori o di 8 ore all’anno per aziende con più di 50 lavoratori). Inoltre il datore di lavoro dovrà comunicarne il nominativo per via telematica all’INAIL.
Formazione, informazione, addestramento lavoratori
Informazione
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
⦁ sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
⦁ sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
⦁ sui nominativi del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
⦁ sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
⦁ sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente;
⦁ sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Si suggerisce di verbalizzare per iscritto l’avvenuta informazione al lavoratore.
Formazione
Il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con conseguente rilascio di attestato conforme ai requisiti della normativa vigente.
Il percorso formativo del lavoratore, a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, si articola in due moduli distinti:
⦁ FORMAZIONE GENERALE: della durata minima di 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro e comune a tutti i settori.
⦁ FORMAZIONE SPECIFICA: della durata minima di:
⦁ 4 ore (classe di rischio BASSO);
⦁ 8 ore (classe di rischio MEDIO);
⦁ 12 ore (classe di rischio ALTO);
in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Per individuare il livello di rischio della propria azienda clicca qui (LINK a risposta al quesito “Come posso sapere in quale categoria di rischio rientra la mia attività?”).
Per i lavoratori è obbligatorio un aggiornamento QUINQUENNALE della formazione della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio sopraindicati.
Addestramento
Il datore di lavoro deve altresì assicurare che il lavoratore riceva un adeguato addestramento. L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di: attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.
Sanzioni
In secondo luogo, il Legislatore ha previsto una possibile sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di “gravi violazioni”. L’Ispettore che effettua il controllo, infatti, può decidere di attuare un provvedimento di sospensione “a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro”. Le “gravi violazioni” possibili sono elencate nell’Allegato I del D.Lgs.81/08, riportato qui di seguito. Oltre alla sospensione, ogni possibile grave violazione comporta il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie: